Nessuna frode, farmacista assolto

Garbagnate Al centro del processo, le mascherine KN95 e la loro certificazione - Il giudice ha accolto la tesi difensiva: solo un problema di denominazione nello scontrino

Il fatto non costituisce reato: con questa formula è stato assolto Luigi Scalchi per i fatti relativi al periodo di pandemia. Il Tribunale di Lecco, seconda sezione penale - giudice monocratico Gianluca Piantadosi - ha pronunciato la sentenza, disponendo inoltre il dissequestro e la restituzione delle mascherine.

La distinzione

Scalchi, 64 anni, residente in Veneto, non aveva mai dubitato di essere nel giusto, forte anche dei suoi trent’anni di onorato servizio. Per questo, aveva impugnato, con il suo avvocato Chiara Padovani del Foro di Milano, il decreto penale di condanna a una multa di 3.375 euro emesso nei suoi confronti il 28 maggio 2020 dalla Procura di Lecco per l’ipotesi di reato di frode in commercio. Il farmacista, titolare dell’esercizio di Garbagnate, ieri non è risultato raggiungibile per commentare la notizia: è stato assolto dall’accusa di aver messo in vendita un prodotto diverso da quello dichiarato per qualità, ossia un articolo con la denominazione KN95 Respirator Mask, come maschera filtrante con marcatura CE e attestante pertanto la classificazione di dispositivo medico Ffp2, sebbene non lo fosse.

Decreto penale

La sua tesi è stata però pienamente accolta dal Tribunale: cioè, prima dell’emergenza Covid della primavera 2020, i farmacisti – ha sempre sostenuto Scalchi, anche nella sua deposizione in Tribunale - non avevano mai avuto a che fare con mascherine Ffp2. Questi dispositivi, oltretutto, non erano nemmeno stati oggetto di approfondimento dei corsi di studio accademici.

Erano dispositivi sconosciuti anche agli stessi gestori delle farmacie, a tal punto che, leggendone il codice a barre, ricevevano come riscontro: «non classificato». Per poter emettere, dunque, lo scontrino, si ritrovavano costretti a generare un codice scegliendo una denominazione simile da un elenco. Il 10 maggio 2020, in piena pandemia, un controllo fu svolto in farmacia a Garbagnate, con la conseguente contestazione della dicitura utilizzata. Il farmacista si discolpò in aula, durante il processo giunto ora a conclusione: «Mi accusarono che la dicitura non era corretta, senza però indicarmi come avrei dovuto procedere diversamente». Il decreto penale di condanna alla multa fu emesso dall’allora pubblico ministero Laura Siani (scomparsa tragicamente, poi, solo pochi giorni dopo). Le differenze fra mascherine KN95 e Ffp2 non era comunque la capacità di filtraggio delle particelle (con diametro di 2,5 micron maggiore del 95%) ed entrambe appaiono praticamente uguali alla vista. Sostanzialmente, la differenza sta nella procedura che ne attesta l’efficacia filtrante. Le mascherine KN95 sono certificate nella Repubblica Popolare Cinese. Le mascherine Ffp2, invece, fanno riferimento alla legge EN 149 del 2001, aggiornata nel 2009.

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